Relazione della sen. Silvana Amati tenuta il 3 luglio 2013 in Commissione Difesa in occasione dell'esame congiunto del DDL 733 (Amati e altri) e del DDL 615 (Cardiello e altri) in materia di

AMMISSIONE AL RECLUTAMENTO NELLE FORZE ARMATE
Modifica del requisito dell'altezza

(Silvana Amati è la prima firmataria del DDL 733 "Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco") 

I DDL 733 e 615 propongono la modifica all’articolo 635 del codice dell'ordinamento militare ed altre disposizioni per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia e nel corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L'intento è quello di consentire l'accesso alle forze armate e non solo a chi nutre questa aspirazione, ma attualmente ne è impedito a causa dell'altezza inferiore a quella richiesta.
La disciplina vigente infatti limita l'accesso nel ruolo dei militari di truppa ad uomini alti al minimo 1,65 m. e donne alte al minimo 1,61 m., parametri fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.411 del 1987, come modificato dal decreto n.112 del 2000, normativa ora contenuta nell'art.587 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.90 del 2010.
Oggi vogliamo invece prevedere l'eliminazione del limite minimo sostituendo l'attuale requisito dell'altezza per l'accesso nelle carriere iniziali delle forze armate con un diverso parametro che tenga in considerazione la più generale idoneità fisica del candidato allo svolgimento del servizio, (e questo è espressamente l'indirizzo del DDL 733) o definere comunque il limite minimo in un metro e 50 per entrambi i sessi.(come previsto dall'art. 1 del DDL 615)
In sostanza, con la modifica in questione, si sanerebbe una ingiusta e immotivata discriminazione, che penalizza sopratutto le donne, del tutto ingiustificata dal punto di vista delle esigenze dello strumento militare.
Le esigenze funzionali appaiono perfettamente garantite dal soddisfacimento dei requisiti rappresentati dai parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento; non è in alcun modo giustificata quindi, l'attuale previsione relativa ad un limite minimo di altezza.
Si considerano poi ormai superate le ragioni storiche che hanno dato vita al "limite staturale", anzi, alla luce delle moderne esigenze della Difesa si può perfino evidenziare che, per particolari mansioni nei carri armati e nel paracadutismo da elicottero, la minore statura può essere considerata un fattore utile.
Mi sembra inoltre opportuno ricordare che quando era in vigore il sistema di reclutamento basato sulla leva obbligatoria, (sospeso a decorrere 1° gennaio 2007) il limite di altezza era di metri 1,50, ben al di sotto del limite attuale e non risulta che abbia arrecato alcun pregiudizio alla funzionalità dello strumento militare in termini di idoneità all'impiego del singolo.
Lo spirito dei DDL 733 e 615 è evidentemente quello di rimuovere le limitazioni imposte dalle citate normative, limiti ai diritti costituzionali di quanti vogliono impegnarsi nel settore della difesa, eliminando così una discriminazione tra giovani in un momento storico di difficoltà per l'occupazione nel quale anche l'arruolamento nelle forze armate può essere una importante occasione.
Ricordo, tra l'altro che, nella scorsa legislatura, la Camera dei deputati aveva approvato in prima lettura a larghissima maggioranza, (475 favorevoli, 2 contrari, 7 astenuti) in data 29 maggio 2012, il testo unificato di 3 distinti disegni di legge (Pd, Pdl, Idv) identico all'A.S. 733. Il Senato non fece in tempo a completare l'iter del provvedimento per lo scioglimento anticipato della Legislatura. Proprio per questo i compomenti PD della Commissione Difesa, hanno ritenuto opportuno ripresentare quel testo attraverso il DDL 733 ed il collega Cardiello ed altri del PDL hanno presentato il DDL 615. Abbiamo certamente così raccolto le numerose istanze, provenienti dalla società civile, e principalmente dal mondo dei giovani, che vive l'esclusione dalla possibilità di rendere un servizio, che ormai è diventato di natura professionale e quindi rappresenta anche un'occasione di lavoro, sulla base di un parametro misurato in centimetri.
Noi abbiamo ritenuto che queste rivendicazioni sociali fossero meritevoli di attenzione, convinti che l'evoluzione culturale non possa arrestarsi di fronte a criteri che riteniamo ormai superati e che hanno fissato i limiti di statura contenuti nelle normative attualmente in vigore.
I limiti di altezza minimi per i volontari, di 1,65 metri per gli uomini e di 1,61 metri per le donne, non trovano infatti alcuna giustificazione alla luce delle moderne esigenze della difesa.
Infine la nuova norma intende estendersi, con modalità differenti nei DDL 733 e 615, ma con comune volontà, anche ai limiti previsti per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, sempre al fine di definire parametri fisici omogenei evitando ogni forma di discriminazione e garantendo parità di trattamento non sono tra donne e uomini, ma anche tra aspiranti all'accesso a differenti corsi di reclutamento.

Silvana Amati
3 luglio 2013

Indicazione della modifica al testo della legge

Art. 635 Requisiti generali per il reclutamento (in vigore dal 9 ottobre 2010)

1. Per il reclutamento nelle Forze armate occorrono i seguenti requisiti generali:

a) essere cittadino italiano;
b) essere in possesso di adeguato titolo di studio;
c) essere in possesso dell’idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato;
d) rientrare nei limiti di altezza stabiliti nel regolamento;
e) godere dei diritti civili e politici;
f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) avere tenuto condotta incensurabile;
l) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
m) avere compiuto il 18° anno di età, fermo restando:
1) quanto previsto dall'articolo 711;
2) la possibilità di presentare la domanda di partecipazione al concorso da parte del minore che ha compiuto il 17° anno di età, acquisito il consenso di chi esercita la potestà
n) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c), d), i), l) e n), sono accertati d'ufficio dall'amministrazione.

3. Requisiti ulteriori sono previsti dalle norme del presente codice o dai singoli bandi, in relazione al reclutamento delle varie categorie di militari, fra cui quelli previsti per il personale dell'Arma dei carabinieri dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

DDL 733
Lettera d) sostituita con : "rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla Forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento"

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