Ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa
sulla lotta contro la tratta degli esseri umani


La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (Varsavia, 16 maggio 2005) ha come obiettivo la prevenzione e la lotta contro la tratta degli esseri umani in tutte le sue forme, a livello nazionale e internazionale, con riferimento anche ai legami con la criminalità organizzata. La Convenzione, firmata dall’Italia l’8 giugno 2005 ed entrata in vigore solo l’8 giugno 2008, non è ancora ratificata dal nostro Paese e non risultano, al momento, disegni di legge governativi per la sua ratifica.

Il contrasto al fenomeno della tratta di persone, in continua crescita ed espansione, alimentato dall’aumento dei flussi migratori e gestito spesso dalla criminalità organizzata, rappresenta l’espressione di una politica internazionale volta alla salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali; ciò emerge in maniera emblematica dalla Convenzione del Consiglio d’Europa, laddove si enuncia il disvalore proprio del delitto di tratta, consistente nella grave violazione che determina nei diritti fondamentali della persona umana, in particolare la dignità, la libertà, l’incolumità psicofisica della vittima.

PROPOSTA

La proposta di legge di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005” è presentata al Senato da Amati ed altri (AS 476) e, analogamente alla Camera, da Maran ed altri (AC 1917).

L’importanza della ratifica della Convenzione risiede sia nell’accoglimento delle statuizioni di principio in essa contenute, sia delle disposizioni di implementazione volte a realizzare un efficace contrasto del trafficking e a tutelare i diritti delle persone vittime della tratta, in particolare donne e minori.

Molte delle fattispecie contenute nella Convenzione, risultano già essere presenti nel nostro ordinamento (tra cui hanno rilievo il sistema di assistenza alle vittime, la tutela dei dati personali nell’ipotesi di concessione di permesso di soggiorno, l’ammissione al gratuito patrocinio, il fondo per le vittime di tratta), tranne che per una ipotesi di reato che necessita di essere introdotta nel nostro codice penale, concernente il delitto ostativo di “danneggiamento, soppressione occultamento, detenzione, falsificazione, procacciamento di documenti di identità e di viaggio, al fine di realizzare o agevolare i delitti di tratta di persona”.

Si tratta di una norma di pericolo indiretto, potenzialmente funzionale al delitto di tratta. Pertanto il progetto di legge di ratifica, oltre a prevedere l’ordine di piena e integra esecuzione della Convenzione di Varsavia, provvede, al fine di adeguare il nostro ordinamento, anche a modificare il nostro codice penale coerentemente alle disposizioni in essa contenute.